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Le azioni di risparmio sono state Introdotte nell’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 216/1974, ed esse, attualmente, trovano la loro principale fonte normativa negli artt. 145-147 del TUIF (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58). In particolare gli articoli 146 e 147 disciplinano, rispettivamente, l’assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio (modalità di convocazione, argomenti oggetto di delibera) e il rappresentante comune (obblighi e poteri con rinvio agli arti. 2417 e 2418 del codice civile) mentre lo Statuto determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini del suo esercizio.
….. Statuto
Con riferimento specifico a Webuild, le azioni di risparmio sono disciplinate in Statuto agli articoli 8 e 34.
Ai sensi dell’articolo 8 il capitale sociale è pari 600.000.000 (seicento milioni/00) diviso in azioni ordinarie e azioni di risparmio. Alla data odierna sono emesse ed in circolazione n. 1.615.491 azioni di risparmio.
Entrambe le categorie di azioni sono prive dell’indicazione del valore nominale – decisione assunta con l’assemblea straordinaria del 12 ottobre 2004.
Le principali caratteristiche delle azioni di risparmio della Webuild, per come attualmente previste dallo Statuto, possono essere così descritte:
- Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento di euro 5,20 per azione (pari a euro 0,26 per azione).
- Il residuo è destinato a tutti gli azionisti in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% di euro 5,2 per azione (pari a euro 0,104 per azione).
- Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura stabilita la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie.
La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.
Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 5,2 per azione
Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione precedentemente indicati, saranno modificati in modo conseguente. Con i medesimi criteri che precedono, il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare acconti sui dividendi che potranno essere deliberati ricorrendone i presupposti di legge.
Al fine di assicurare al rappresentante comune delle azioni di risparmio adeguata informazione sulle operazioni societarie che possano influenzare l’andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, al medesimo saranno tempestivamente inviate, a cura dei legali rappresentanti della società, le comunicazioni concernenti tali operazioni.
In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio, queste ultime manterranno invariate le caratteristiche e i diritti previsti dalla legge e dallo statuto.
I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto ad intervenire alle assemblee della Società né quello di chiederne la convocazione.
L’assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio è regolata dalle disposizioni di legge.
Le azioni di risparmio possono essere al portatore, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 2354 Codice Civile; a richiesta ed a spese dell’azionista possono essere convertite in titoli nominativi e viceversa. Le azioni di risparmio appartenenti agli Amministratori, ai Sindaci e ai Direttori Generali devono essere nominative.
Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito dal presente statuto o dalla legge, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie
Successivamente nel 2005 le azioni di entrambe le categorie sono state soggette a raggruppamento 1 a 10 dando così luogo alla modifica del riferimento monetario indicato in statuto per il calcolo dei diritti patrimoniali portato così da 0,52 a 5,2 euro.
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….. Art. 146
(Assemblea speciale)
1. L’assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull’azione di responsabilità nei suoi confronti;
b) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;
d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
e) sugli altri oggetti d’interesse comune.
2. L’assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione, entro sessanta giorni dall’emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l’uno per cento delle azioni di risparmio della categoria[797].
2-bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione l’assemblea speciale è convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione[798].
3. In deroga all’articolo 2376, secondo comma, del codice civile l’assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza o unica convocazione l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l’articolo 2416 del codice civile[799].
….. Art. 147
(Rappresentante comune)
1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l’articolo 2417 del codice civile, intendendosi l’espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.
2. …omissis… [800]
3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall’articolo 2418 del codice civile, intendendosi l’espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell’articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all’assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall’articolo 146, comma 1, lettera c).
4. L’atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all’assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalità per assicurare un’adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l’andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.
….. Art. 2417 Codice Civile
(RAPPRESENTANTE COMUNE) Il rappresentante comune puo' essere scelto al di fuori degli obbligazionisti. Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'art. 2415, e' nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli amministratori della societa'. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della societa' debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e puo' essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.
….. Art. 2418 Codice Civile
(OBBLIGHI E POTERI DEL RAPPRESENTANTE COMUNE) Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la societa' e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci. Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della societa' debitrice.